La Serie B resta a 19 squadre. E’ quanto riferisce in un comunicato comparso sul sito ufficiale il Collegio di Garanzia della competizione, che ha respinto i ricorsi presentati da Siena, Virtus Entella, Novara, Catania, Ternana e Pro Vercelli.Questo il testo del comunicato:
nonché i ricorsi proposti da Ternana (R.G. 75-2018) e Pro Vercelli (R.G. 76-2018) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., , Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A. per l’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario FIGC del 13 agosto 2018, pubblicate con C.U. n. 47, n. 48 e n. 49 e del C.U. n. 10 della LNPB, con cui è stato pubblicato il Calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti decisioni;
La decisione è stata assunta a maggioranza con il dissenso del Presidente del Collegio di Garanzia e di un componente.
HA DICHIARATO IMPROCEDIBILI PER SOPRAVVENUTO DIFETTO DI INTERESSE i ricorsi promossi da Ternana (R.G. 69-2018), Siena (R.G. 70-2018) e Pro Vercelli (R.G. 71-2018) contro il Novara Calcio S.p.A. e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega Serie B), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 008/CFA del 6 agosto 2018 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 007/CFA del 1 agosto 2018), comunicata in pari data, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 8/TFN del 19 luglio 2018 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 7/TFN del 17 luglio 2018), che ha annullato il punto D4 della delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al C.U. n. 54 del 30 maggio 2018, nonché per l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette decisioni”.