Registrare il nome di una squadra di calcio è possibile anche se fa riferimento alla città di appartenenza. I marchi in questione, perciò, godono della tutela accordata dalla disciplina del diritto industriale e di quello penale. A stabilirlo la Corte di cassazione con la sentenza 33900/18 depositata il 19 luglio scorso. In merito al nome della città, “se è pur vero che i marchi utilizzati dalle squadre evocano la denominazione geografica della città o della regione in cui gioca la squadra, come già evidenziato da questa Corte (sez. civile n. 7861 dell’11/08/1998), anche una denominazione geografica può essere inserita in un marchio e dare luogo ad un marchio forte, purché l’insieme del segno non adempia ad una funzione meramente descrittiva”. Se al toponimo viene aggiunto un elemento distintivo, tipo la data di fondazione della società, tale segno sarà registrabile. Lo scrive il quotidiano Italia Oggi.