“Considerata la natura assorbente della prospettata questione difensiva, dichiara la propria incompetenza”: così si è espresso oggi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, presieduto da Sergio Artico, in merito al deferimento proposto dalla Procura Federale nei riguardi del tecnico della Roma Rudi Garcia, del suo assistente Federic Bompard e del club giallorosso “per aver utilizzato sistemi elettronici di comunicazione” durante la gara Livorno-Roma del 25 agosto 2013.
Il Tribunale Federale Nazionale afferma la propria incompetenza trattandosi “di fatti accaduti durante la gara, come tali ricadenti nell’ambito della competenza cognitiva del Giudice Sportivo, il quale, si ricorda, esercita il proprio potere disciplinare e pronuncia i propri provvedimenti sulla scorta dei documenti ufficiali”. Al riguardo, nella sentenza odierna, il Tribunale Federale Nazionale sottolinea che “la prova di ciò risiede anche nel fatto che per analoghe vicende, aventi ad oggetto la stessa violazione e gli stessi deferiti, il Giudice Sportivo ha emesso, ripetutamente, propri provvedimenti disciplinari”.
Per leggere il testo integrale del documento clicca qui.