Ambulanti: il Tar conferma. Legittimo divieto del Prefetto sulla vendita nell’area stadio

Il Tempo Il Tar accoglie in parte il ricorso degli ambulanti: niente vendita di generi alimentari e gadget nel raggio di 200metri dallo stadio Olimpico ma servono aree alternative per poter esercitare la loro attività commerciale. È quindi legittima l’ordinanza con la quale il prefetto di Roma nel 2008 vietò la sosta dei veicoli in occasione delle partite di calcio; ma deve essere annullata nella parte in cui non ha contemplato per gli ambulanti l’indicazione di aree di posteggio alternative sulle quali poter esercitare la loro attività commerciale. Lo ha stabilito il Tar del Lazio dopo il ricorso degli ambulanti che sollecitavano l’annullamento del provvedimento prefettizio proprio perché non era indicati le postazioni alternative. «Il provvedimento – si legge nella sentenza – risulta motivato con riferimento ai presupposti dell’urgenza e della grave necessità nonché sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico tutelato. Il Prefetto avrebbe dovuto individuare altro posteggio in sostituzione di quello revocato di superficie equivalente, tale da consentire ai ricorrenti l’esercizio dell’attività per la quale sono stati autorizzati». Quindi conclude il giudice del Tar: «Il ricorso merita di essere accolto in parte». Da individuare quindi nuove aree per gli ambulanti.

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